{"id":2536,"date":"2025-07-02T13:13:24","date_gmt":"2025-07-02T11:13:24","guid":{"rendered":"https:\/\/consarona.esteri.it\/?page_id=2536"},"modified":"2026-03-03T10:00:43","modified_gmt":"2026-03-03T09:00:43","slug":"acquisto-della-cittadinanza-per-beneficio-di-legge-figli-minori","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/consarona.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/cittadinanza\/acquisto-della-cittadinanza-per-beneficio-di-legge-figli-minori\/","title":{"rendered":"Acquisto della cittadinanza per \u201cbeneficio di legge\u201d (figli minori)"},"content":{"rendered":"<p>In <strong>due casi<\/strong>, previsti dal comma 1-bis dell\u2019articolo 4 della legge n. 91\/1992 e dall\u2019articolo 1, comma 1-ter del decreto-legge n. 36\/2025, i\u00a0<strong>figli minorenni nati all\u2019estero<\/strong>\u00a0da genitore cittadino che non trasmette automaticamente la cittadinanza possono acquistare la cittadinanza italiana.<\/p>\n<p>Il\u00a0<strong>minore<\/strong>\u00a0che ne beneficia\u00a0<strong>non<\/strong>\u00a0sar\u00e0\u00a0<strong>cittadino per nascita<\/strong>\u00a0o\u00a0<em>iure sanguinis<\/em>.<\/p>\n<p>In base all\u2019articolo 15 della legge n. 91\/1992, il minore non acquista la cittadinanza dal giorno della nascita, ma dal giorno successivo in cui si saranno verificate le condizioni previste dalla legge.<\/p>\n<p><strong>1) Nel primo caso (<u>comma 1-bis dell\u2019articolo 4 della legge n. 91\/1992<\/u>)\u00a0<\/strong>i seguenti presupposti devono essere posseduti\u00a0<strong>congiuntamente<\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>uno dei genitori \u00e8<\/strong>\u00a0<strong>cittadino\u00a0<u>per nascita<\/u>.\u00a0<\/strong>Si escludono quindi i casi di cittadini per naturalizzazione ai sensi dell\u2019articolo 9 della legge n. 91\/1992 o \u201cper beneficio di legge\u201d ai sensi dell\u2019articolo 4 della legge n. 91\/1992 ovvero per matrimonio ai sensi dell\u2019articolo 5 della legge n. 91\/1992 o dell\u2019articolo 10 della legge n. 555\/1912 oppure per riacquisto ai sensi degli articoli 13 o 17 della legge n. 91\/1992 ovvero\u00a0<em>iuris communicatione<\/em> (art. 14 della legge n. 91\/1992).<\/li>\n<li><strong><u>entrambi<\/u><\/strong>\u00a0i genitori (incluso il genitore straniero) o il tutore presentano una\u00a0<strong>dichiarazione di volont\u00e0 di acquisto della cittadinanza entro 3 (tre) anni dalla nascita<\/strong> (o dalla data successiva in cui \u00e8 stabilita la filiazione da cittadino italiano o in cui \u00e8 decisa l\u2019adozione da parte di cittadino italiano durante la minore et\u00e0 del figlio). In caso di riconoscimento della filiazione in tempi successivi da parte di genitori entrambi cittadini italiani per nascita, il termine di un anno decorrer\u00e0 dal primo riconoscimento (perch\u00e9 gi\u00e0 il primo riconoscimento comporta la trasmissione della cittadinanza). Se invece avviene prima il riconoscimento da parte di genitore straniero (o cittadino italiano non per nascita ma ad altro titolo), il termine di un anno sar\u00e0 computato a partire dal riconoscimento da parte del secondo genitore cittadino per nascita.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>La dichiarazione di volont\u00e0 di acquisto della cittadinanza deve essere formale e avvenire di persona, alla presenza di dipendente delegato all\u2019esercizio delle funzioni di stato civile.<\/strong>\u00a0Se i genitori non rendono la dichiarazione contestualmente, il requisito di legge si considera soddisfatto alla data in cui \u00e8 presentata la dichiarazione del secondo genitore. Se la filiazione (anche adottiva) \u00e8 stabilita nei confronti di una sola persona (o se l\u2019altro genitore \u00e8 deceduto), sar\u00e0 sufficiente la dichiarazione di un solo genitore.<\/p>\n<p>Nel caso di stabilimento della residenza legale del minore in Italia, la dichiarazione pu\u00f2 essere presentata anche successivamente al termine di un anno dalla nascita, ma la residenza deve perdurare per almeno due anni continuativi dopo la dichiarazione di volont\u00e0 di acquisto della cittadinanza presentata dai genitori.<\/p>\n<p><strong><br \/>\n2)<\/strong> Il <strong>secondo caso<\/strong>\u00a0<strong>(<u>comma 1-ter dell\u2019articolo 1 del decreto-legge n. 36\/2025<\/u>)\u00a0<\/strong>si applica quando sussistono\u00a0<strong>tutte\u00a0<\/strong>le condizioni seguenti:<\/p>\n<ul>\n<li>persone\u00a0<strong><u>minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione<\/u><\/strong>,cio\u00e8 persone che non avevano compiuto il 18\u00b0 anno di et\u00e0 al\u00a0<strong>24 maggio 2025<\/strong>;<\/li>\n<li><strong>figli di cittadini\u00a0<u>per nascita <\/u><\/strong><strong>che si trovano nelle condizioni previste dalle lettere a), a-bis) e b) dell\u2019articolo 3-bis della legge n. 91\/1992.\u00a0<\/strong>In altri termini, i genitori devono essere riconosciuti cittadini sulla base di domanda amministrativa o giudiziale presentata entro le 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025 o sulla base di domanda presentata sulla base di appuntamento comunicato dall\u2019Ufficio consolare o dal Comune entro la medesima data;<\/li>\n<li>la dichiarazione dei genitori o del tutore deve essere presentata all\u2019Ufficio consolare\u00a0<strong><u>entro il 31 maggio 2029<\/u><\/strong>. Se l\u2019interessato, minorenne alla data del 24 maggio 2025, diviene nel frattempo maggiorenne, la dichiarazione dovr\u00e0 essere presentata da lui personalmente entro il medesimo termine.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Le\u00a0dichiarazioni dovranno essere rese <strong>presenzialmente da entrambi i genitori<\/strong> presso la sede del Vice Consolato ad Arona (NON \u00e8 possibile presentarla agli Uffici consolari onorari) previo appuntamento da fissare <strong>con l&#8217;Ufficio Cittadinanza tramite<\/strong> <a href=\"https:\/\/prenotami.esteri.it\/\">Prenot@mi<\/a> ed \u00e8 soggetta alla verifica delle condizioni di cui sopra.<\/p>\n<p>Per entrambi i casi, il giorno dell\u2019appuntamento i genitori dovranno presentarsi con:<\/p>\n<ol>\n<li>il documento d\u2019identit\u00e0 in vigore di entrambi;<\/li>\n<li>la ricevuta del bonifico bancario (solo per il caso 2);<\/li>\n<li>la prova del possesso della cittadinanza italiana <strong>per nascita<\/strong> del genitore italiano (atto di nascita integrale oppure estratto dell\u2019atto di nascita italiano con annotazioni oppure certificato di cittadinanza con menzione dell\u2019acquisto per discendenza; per i riconoscimenti in via giudiziale \u00e8 necessario produrre anche copia dell\u2019ordinanza del Tribunale)<\/li>\n<li>il passaporto straniero o un certificato di cittadinanza straniera del minore\u00a0(o il riconoscimento dello status di apolide)<\/li>\n<li>l\u2019atto di nascita originale del minore:\n<ul>\n<li>per i nati in Spagna<strong>:\u00a0<\/strong><\/li>\n<li>a) se nati durante il matrimonio: atto di nascita integrale (\u201ccertificado de nacimiento literal original\u201d) e atto di nascita internazionale rilasciati dal Registro Civil spagnolo (\u201ccertificado de nacimiento plurilingue original\u201d)<\/li>\n<li>b) se nati fuori dal matrimonio: atto di nascita integrale (\u201ccertificado de nacimiento literal original\u201d) CON TRADUZIONE UFFICIALE ALL\u2019ITALIANO e atto di nascita internazionale rilasciati dal Registro Civil spagnolo (\u201ccertificado de nacimiento plurilingue original\u201d). Il certificado literal <u>deve riportare entrambi i genitori nel campo \u201cdichiaranti\u201d a dimostrazione del riconoscimento effettuato da entrambi<\/u>. Devono comparire chiaramente indicazioni come \u201clos padres\u201d, \u201cambos progenitores\u201d o i nomi e cognomi di entrambi.\u00a0Se compare solo uno dei genitori, bisogna chiedere una rettifica al Registro Civil per far aggiungere l\u2019altro. Se non \u00e8 possibile rettificare il certificato e nell\u2019atto risulta indicato come dichiarante solo un genitore, \u00e8 necessario richiedere al Registro Civil un documento chiamato \u201cTestimonio del expediente tramitado para la inscripci\u00f3n\u201d, che contiene la dichiarazione firmata da entrambi i genitori in cui si riconosce ufficialmente il figlio e si d\u00e0 consenso reciproco. Anche questo documento va tradotto ufficialmente in italiano.<\/li>\n<li>per i nati in altri Paesi<strong>:\u00a0<\/strong>atto di nascita integrale rilasciato dall\u2019Autorit\u00e0 competente\u00a0<u>munito di legalizzazione<\/u>\u00a0(Apostille dell\u2019Aja o legalizzazione consolare per atti di Paesi non aderenti alla Convenzione dell\u2019Aja)\u00a0<u>e di traduzione ufficiale in lingua italiana<\/u>. Nota bene: \u00c8 necessario verificare sempre la correttezza della documentazione con il Consolato italiano territorialmente competente per emissione dell\u2019atto consultando il relativo sito web. Le traduzioni devono essere effettuate e legalizzate (con apostille se previsto dalle norme locali, altrimenti dall\u2019Ufficio consolare italiano territorialmente competente) nello Stato di emissione del documento straniero, oppure effettuate e asseverate presso un Tribunale o in Notaio in Italia. L\u2019atto deve contenere il riconoscimento espresso da parte di entrambi i genitori.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p>Alla cittadinanza italiana acquistata nei modi sopra indicati l\u2019interessato, una volta divenuto maggiorenne, pu\u00f2 fare rinuncia, con la sola condizione che non si produca una condizione di apolidia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"In due casi, previsti dal comma 1-bis dell\u2019articolo 4 della legge n. 91\/1992 e dall\u2019articolo 1, comma 1-ter del decreto-legge n. 36\/2025, i\u00a0figli minorenni nati all\u2019estero\u00a0da genitore cittadino che non trasmette automaticamente la cittadinanza possono acquistare la cittadinanza italiana. Il\u00a0minore\u00a0che ne beneficia\u00a0non\u00a0sar\u00e0\u00a0cittadino per nascita\u00a0o\u00a0iure sanguinis. In base all\u2019articolo 15 della legge n. 91\/1992, il minore [&hellip;]","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"parent":96,"menu_order":2,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-2536","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/consarona.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/2536","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/consarona.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/consarona.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/consarona.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/consarona.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2536"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/consarona.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/2536\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3164,"href":"https:\/\/consarona.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/2536\/revisions\/3164"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/consarona.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/96"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/consarona.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2536"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}