{"id":324,"date":"2023-06-08T14:22:42","date_gmt":"2023-06-08T12:22:42","guid":{"rendered":"https:\/\/consarona.esteri.it\/?page_id=324"},"modified":"2024-05-14T16:50:07","modified_gmt":"2024-05-14T14:50:07","slug":"elezioni-europee","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/consarona.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/servizi-elettorali\/elezioni-europee\/","title":{"rendered":"Elezioni Europee"},"content":{"rendered":"<p>Normativa di riferimento: <strong>Legge n. 18\/1979 e DL 408\/1994<\/strong><br \/>\nTipo di voto: <strong>presso seggi istituiti nello Stato UE dall&#8217;Ufficio Consolare<\/strong><br \/>\nSpoglio delle schede: <strong>in Italia<br \/>\n<\/strong>Per le <strong>Elezioni Europee 2024<\/strong> si rimanda alla <a href=\"https:\/\/consarona.esteri.it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/servizi-elettorali\/elezioni-europee\/elezioni-europee-2024-2\/\">sezione dedicata<\/a><strong><br \/>\n<\/strong><\/p>\n<p><a name=\"europee2019-info\"><\/a><strong>1. Informazioni generali sul voto<\/strong><\/p>\n<p>Possono votare\u00a0in Spagna\u00a0per l\u2019elezione dei <strong>rappresentanti italiani<\/strong> al Parlamento europeo:<br \/>\n&#8211; i cittadini italiani residenti in Spagna e regolarmente <strong>iscritti all\u2019AIRE, che non abbiano optato per il<\/strong> <strong>voto per i candidati spagnoli;<br \/>\n<\/strong>&#8211; i cittadini italiani ed i familiari con essi conviventi che si <strong>trovano temporaneamente (per meno di 12 mesi) in Spagna per motivi di studio o di lavoro<\/strong>, che abbiano <strong>presentato entro il 21 marzo 2024<\/strong> <strong>apposita domanda\u00a0all&#8217;Ufficio consolare competente<\/strong>,\u00a0indirizzata\u00a0al Sindaco del Comune italiano nelle cui liste elettorali sono iscritti.<\/p>\n<p>Il voto all\u2019estero per i <strong>rappresentanti italiani<\/strong> si esercita presso i <strong>seggi appositamente istituiti all&#8217;estero<\/strong> dalle Ambasciate e dagli\u00a0Uffici consolari. Come disposto dalla legge, il Ministero dell\u2019Interno italiano invier\u00e0 direttamente agli elettori il <strong>certificato elettorale personalizzato, contenente l\u2019indicazione del seggio<\/strong> presso il quale votare, la <strong>data<\/strong> e l\u2019<strong>orario<\/strong> delle votazioni. Ci\u00f2 avverr\u00e0 entro il 15\u00ba giorno precedente la data delle votazioni in Italia.<\/p>\n<p><em>L&#8217;art. 4, comma 6 del D.L. n. 408 del 24 giugno 1994, indica i termini per la spedizione del certificato elettorale agli elettori residenti all&#8217;estero :&#8221; 6. La Direzione centrale per i servizi elettorali provvede altresi&#8217;, entro il quindicesimo giorno precedente la data della votazione, a spedire il certificato elettorale agli elettori di cui all&#8217;articolo 3, comma 1, ed a quelli di cui al comma 3 dello stesso articolo che abbiano fatto pervenire tempestiva domanda, dando loro notizia del giorno e degli orari della votazione, nonche&#8217; della localita&#8217; della votazione&#8221;.<\/em><\/p>\n<p><strong>Voto in Italia<\/strong>: l\u2019elettore italiano residente\u00a0all&#8217;estero o temporaneamente in Spagna per motivi di studio o lavoro (che abbia presentato domanda di voto all\u2019estero nei termini previsti), <strong>se rientra in Italia<\/strong>, pu\u00f2 votare presso il proprio Comune di iscrizione elettorale: in tal caso deve farne <strong>esplicita richiesta, entro il giorno precedente quello della votazione, al Sindaco del suddetto Comune, esibendo il certificato elettorale a lui inviato dal Ministero dell&#8217;Interno presso il domicilio estero <\/strong>(nota: \u00e9 prevista una procedura di ammissione al voto anche per coloro che si presentano senza il predetto certificato).<\/p>\n<p><a name=\"europee2019-aire\"><\/a><strong>2. Voto all&#8217;estero per gli elettori residenti nella circoscrizione di Arona ed iscritti all\u2019AIRE<\/strong><\/p>\n<p>Ai sensi della Direttiva 93\/109\/CE e della normativa italiana vigente (Legge 18\/1979 e DL 408\/1994, convertito in legge 483\/1994), i <strong>cittadini italiani residenti in Spagna e iscritti all\u2019AIRE<\/strong> possono votare:<\/p>\n<p>1) <strong>per i membri del Parlamento Europeo spettanti all\u2019Italia<\/strong>, presso i seggi istituiti all\u2019estero dalle Rappresentanze diplomatico-consolari. Se si vuole votare per i candidati italiani \u00e8 opportuno verificare presso il proprio Comune spagnolo di residenza\u00a0(Oficina del Censo Electoral) di non avere esercitato in passato l\u2019opzione per i candidati spagnoli ed eventualmente revocarla. Gli elettori che non hanno esercitato l\u2019opzione per il voto dei membri spagnoli del Parlamento Europeo, riceveranno a casa da parte del Ministero dell\u2019Interno italiano il certificato elettorale, con l\u2019indicazione del seggio presso il quale votare, della data e dell\u2019orario delle votazioni.<br \/>\nLa legge prevede anche la possibilit\u00e0 di votare per i candidati italiani in Italia, <strong>in caso di rimpatrio<\/strong>, facendone domanda all\u2019ufficio elettorale del proprio Comune italiano di riferimento entro il giorno precedente alla votazione, esibendo il certificato elettorale ricevuto al proprio domicilio estero<\/p>\n<p>oppure<\/p>\n<p>2) <strong>per i membri del Parlamento Europeo spettanti alla Spagna<\/strong>, <strong>previa opzione<\/strong> da esercitare presso il Comune spagnolo di residenza (Oficina del Censo Electoral); tale opzione comporta l\u2019eliminazione del proprio nominativo dall\u2019elenco elettori fornito dal Ministero dell&#8217;Interno italiano: una volta esercitata l\u2019opzione per i candidati spagnoli, non si potr\u00e0 in alcun modo esercitare il diritto di voto per i candidati italiani. Si attira l\u2019attenzione sul fatto che, <strong>per la normativa spagnola, l\u2019opzione ha carattere permanente<\/strong>: vale a dire che una volta esercitata, <strong>rimane valida per tutte le consultazioni successive, fino a formale revoca<\/strong> da esercitarsi sempre presso il Comune di residenza spagnolo.<\/p>\n<p><strong>\u00c8 penalmente sanzionato il doppio voto<\/strong>:<br \/>\n&#8211; chi vota per i membri spagnoli del Parlamento Europeo non potr\u00e0 votare anche per quelli italiani, e viceversa;<br \/>\n&#8211; chi vota per i candidati italiani presso le sezioni istituite all\u2019estero non potr\u00e0 farlo anche presso quelle presenti in Italia, e viceversa.<\/p>\n<p>Gli elettori in possesso di <strong>pi\u00f9 cittadinanze UE<\/strong> possono esercitare il loro diritto di voto solo per uno degli Stati di cui sono cittadini.<\/p>\n<p><a name=\"europee2019-votoinitalia\"><\/a><strong>5. Votare in Italia e agevolazioni di viaggio<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019elettore italiano <strong>residente\u00a0 in Spagna<\/strong> (o temporaneamente in Spagna per motivi di studio o lavoro che abbia presentato domanda di voto all\u2019estero nei termini previsti), <strong>se rientra in Italia<\/strong>, pu\u00f2 votare presso il proprio Comune di iscrizione elettorale: in tal caso deve farne <strong>esplicita richiesta<\/strong>, entro il giorno precedente quello della votazione, <strong>al Sindaco del suddetto Comune<\/strong>, esibendo il <strong>certificato elettorale<\/strong> a lui inviato dal Ministero dell&#8217;Interno presso il domicilio estero. Nel caso in cui l&#8217;elettore non sia in possesso del predetto certificato, potr\u00e0 sottoscrivere una dichiarazione di non aver esercitato il diritto di voto nel Paese di residenza, e di non aver mai ricevuto, oppure di aver smarrito, il certificato elettorale. Il Comune rilascer\u00e0 successivamente a tali elettori la tessera elettorale italiana, per permettere l&#8217;esercizio del diritto di voto presso i seggi istituiti nel territorio della Repubblica.<\/p>\n<p>Per informazioni relative alle agevolazioni di viaggio \u00e8 possibile visitare il sito del\u00a0Ministero dell&#8217;Interno: <a href=\"https:\/\/www.interno.gov.it\/it\"><em>cliccare qui<\/em><\/a><\/p>\n<p><a name=\"europee2019-doppiovoto\"><\/a><strong>6. Divieto del doppio voto<\/strong><\/p>\n<p>Si ricorda\u00a0il divieto di doppio voto disposto sia dalle istituzioni dell&#8217;Unione Europea che dalla legge italiana.<br \/>\nIn particolare:<br \/>\n&#8211; chi vota per i candidati al Parlamento Europeo del Paese di residenza non potr\u00e0 votare anche per quelli italiani, e viceversa;<br \/>\n&#8211; chi vota per i candidati italiani presso le sezioni elettorali istituite all\u2019estero dagli Uffici diplomatico-consolari non potr\u00e0 farlo anche presso le sezioni elettorali in Italia, e viceversa.<\/p>\n<p><strong>Nessuno pu\u00f2 votare pi\u00f9 di una volta nel corso delle medesime elezioni<\/strong>: gli elettori in possesso di pi\u00f9 cittadinanze di Paesi membri dell\u2019Unione Europea possono esercitare il loro diritto di voto per i candidati di UNO SOLO degli Stati di cui sono cittadini. In pratica essi possono scegliere per quali candidati esprimere il proprio voto, senza necessariamente esercitare una opzione espressa, ma non possono in alcun caso votare pi\u00f9 volte, pena le sanzioni penali previste dalla legislazione di ciascun Paese.<\/p>\n<p>Riferimenti normativi:\u00a0art. 9 dell&#8217;Atto del Consiglio del 20\/09\/1976;\u00a0art. 49 della Legge 18\/1979;\u00a0art. 4 della Direttiva 093\/109\/CE del Consiglio dell&#8217;Unione Europea del 6 dicembre 1993; art. 3, comma 1, del D.L. 408\/1994, convertito in Legge 483\/1994.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Normativa di riferimento: Legge n. 18\/1979 e DL 408\/1994 Tipo di voto: presso seggi istituiti nello Stato UE dall&#8217;Ufficio Consolare Spoglio delle schede: in Italia Per le Elezioni Europee 2024 si rimanda alla sezione dedicata 1. 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