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Elezioni Europee

Normativa di riferimento: Legge n. 18/1979 e DL 408/1994
Tipo di voto: presso seggi istituiti nello Stato UE dall’Ufficio Consolare
Spoglio delle schede: in Italia
Per le Elezioni Europee 2024 si rimanda alla sezione dedicata

1. Informazioni generali sul voto

Possono votare in Spagna per l’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo:
– i cittadini italiani residenti in Spagna e regolarmente iscritti all’AIRE, che non abbiano optato per il voto per i candidati spagnoli;
– i cittadini italiani ed i familiari con essi conviventi che si trovano temporaneamente (per meno di 12 mesi) in Spagna per motivi di studio o di lavoro, che abbiano presentato entro il 21 marzo 2024 apposita domanda all’Ufficio consolare competente, indirizzata al Sindaco del Comune italiano nelle cui liste elettorali sono iscritti.

Il voto all’estero per i rappresentanti italiani si esercita presso i seggi appositamente istituiti all’estero dalle Ambasciate e dagli Uffici consolari. Come disposto dalla legge, il Ministero dell’Interno italiano invierà direttamente agli elettori il certificato elettorale personalizzato, contenente l’indicazione del seggio presso il quale votare, la data e l’orario delle votazioni. Ciò avverrà entro il 15º giorno precedente la data delle votazioni in Italia.

L’art. 4, comma 6 del D.L. n. 408 del 24 giugno 1994, indica i termini per la spedizione del certificato elettorale agli elettori residenti all’estero :” 6. La Direzione centrale per i servizi elettorali provvede altresi’, entro il quindicesimo giorno precedente la data della votazione, a spedire il certificato elettorale agli elettori di cui all’articolo 3, comma 1, ed a quelli di cui al comma 3 dello stesso articolo che abbiano fatto pervenire tempestiva domanda, dando loro notizia del giorno e degli orari della votazione, nonche’ della localita’ della votazione”.

Voto in Italia: l’elettore italiano residente all’estero o temporaneamente in Spagna per motivi di studio o lavoro (che abbia presentato domanda di voto all’estero nei termini previsti), se rientra in Italia, può votare presso il proprio Comune di iscrizione elettorale: in tal caso deve farne esplicita richiesta, entro il giorno precedente quello della votazione, al Sindaco del suddetto Comune, esibendo il certificato elettorale a lui inviato dal Ministero dell’Interno presso il domicilio estero (nota: é prevista una procedura di ammissione al voto anche per coloro che si presentano senza il predetto certificato).

2. Voto all’estero per gli elettori residenti nella circoscrizione di Arona ed iscritti all’AIRE

Ai sensi della Direttiva 93/109/CE e della normativa italiana vigente (Legge 18/1979 e DL 408/1994, convertito in legge 483/1994), i cittadini italiani residenti in Spagna e iscritti all’AIRE possono votare:

1) per i membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia, presso i seggi istituiti all’estero dalle Rappresentanze diplomatico-consolari. Se si vuole votare per i candidati italiani è opportuno verificare presso il proprio Comune spagnolo di residenza (Oficina del Censo Electoral) di non avere esercitato in passato l’opzione per i candidati spagnoli ed eventualmente revocarla. Gli elettori che non hanno esercitato l’opzione per il voto dei membri spagnoli del Parlamento Europeo, riceveranno a casa da parte del Ministero dell’Interno italiano il certificato elettorale, con l’indicazione del seggio presso il quale votare, della data e dell’orario delle votazioni.
La legge prevede anche la possibilità di votare per i candidati italiani in Italia, in caso di rimpatrio, facendone domanda all’ufficio elettorale del proprio Comune italiano di riferimento entro il giorno precedente alla votazione, esibendo il certificato elettorale ricevuto al proprio domicilio estero

oppure

2) per i membri del Parlamento Europeo spettanti alla Spagna, previa opzione da esercitare presso il Comune spagnolo di residenza (Oficina del Censo Electoral); tale opzione comporta l’eliminazione del proprio nominativo dall’elenco elettori fornito dal Ministero dell’Interno italiano: una volta esercitata l’opzione per i candidati spagnoli, non si potrà in alcun modo esercitare il diritto di voto per i candidati italiani. Si attira l’attenzione sul fatto che, per la normativa spagnola, l’opzione ha carattere permanente: vale a dire che una volta esercitata, rimane valida per tutte le consultazioni successive, fino a formale revoca da esercitarsi sempre presso il Comune di residenza spagnolo.

È penalmente sanzionato il doppio voto:
– chi vota per i membri spagnoli del Parlamento Europeo non potrà votare anche per quelli italiani, e viceversa;
– chi vota per i candidati italiani presso le sezioni istituite all’estero non potrà farlo anche presso quelle presenti in Italia, e viceversa.

Gli elettori in possesso di più cittadinanze UE possono esercitare il loro diritto di voto solo per uno degli Stati di cui sono cittadini.

5. Votare in Italia e agevolazioni di viaggio

L’elettore italiano residente  in Spagna (o temporaneamente in Spagna per motivi di studio o lavoro che abbia presentato domanda di voto all’estero nei termini previsti), se rientra in Italia, può votare presso il proprio Comune di iscrizione elettorale: in tal caso deve farne esplicita richiesta, entro il giorno precedente quello della votazione, al Sindaco del suddetto Comune, esibendo il certificato elettorale a lui inviato dal Ministero dell’Interno presso il domicilio estero. Nel caso in cui l’elettore non sia in possesso del predetto certificato, potrà sottoscrivere una dichiarazione di non aver esercitato il diritto di voto nel Paese di residenza, e di non aver mai ricevuto, oppure di aver smarrito, il certificato elettorale. Il Comune rilascerà successivamente a tali elettori la tessera elettorale italiana, per permettere l’esercizio del diritto di voto presso i seggi istituiti nel territorio della Repubblica.

Per informazioni relative alle agevolazioni di viaggio è possibile visitare il sito del Ministero dell’Interno: cliccare qui

6. Divieto del doppio voto

Si ricorda il divieto di doppio voto disposto sia dalle istituzioni dell’Unione Europea che dalla legge italiana.
In particolare:
– chi vota per i candidati al Parlamento Europeo del Paese di residenza non potrà votare anche per quelli italiani, e viceversa;
– chi vota per i candidati italiani presso le sezioni elettorali istituite all’estero dagli Uffici diplomatico-consolari non potrà farlo anche presso le sezioni elettorali in Italia, e viceversa.

Nessuno può votare più di una volta nel corso delle medesime elezioni: gli elettori in possesso di più cittadinanze di Paesi membri dell’Unione Europea possono esercitare il loro diritto di voto per i candidati di UNO SOLO degli Stati di cui sono cittadini. In pratica essi possono scegliere per quali candidati esprimere il proprio voto, senza necessariamente esercitare una opzione espressa, ma non possono in alcun caso votare più volte, pena le sanzioni penali previste dalla legislazione di ciascun Paese.

Riferimenti normativi: art. 9 dell’Atto del Consiglio del 20/09/1976; art. 49 della Legge 18/1979; art. 4 della Direttiva 093/109/CE del Consiglio dell’Unione Europea del 6 dicembre 1993; art. 3, comma 1, del D.L. 408/1994, convertito in Legge 483/1994.