1. Cittadinanza italiana per DISCENDENZA
Solo per maggiori di 18 anni.
Possono presentare la domanda al Vice Consolato di Arona soltanto coloro che hanno la residenza legale alle Canarie.
Le domande di cittadinanza per discendenza si presentano esclusivamente previo appuntamento tramite il portale Prenot@mi
Non è previsto alcun tipo di pagamento per ottenere un appuntamento con il Prenot@mi.
E’ cittadino italiano il figlio di genitori (padre o madre) cittadini italiani.
La cittadinanza si trasmette da padre in figlio senza limiti di generazione, con la condizione che nessuno degli avi abbia mai rinunciato alla cittadinanza.
La trasmissione della cittadinanza per linea materna è possibile solo per i figli nati dopo il 1º gennaio 1948.
Se la madre italiana ha però acquisito, anche automaticamente, un’altra cittadinanza per effetto di matrimonio con cittadino straniero prima del 1948, ha automaticamente perso la cittadinanza italiana e la capacità di trasmetterla ai discendenti. Tali donne, già dal 1975, possono riacquistare la cittadinanza italiana attraverso una dichiarazione formale di riacquisto presso l’ufficio consolare competente (ex art. 219 L 151/1975, richiamata dall’art.17, c. 2 L. 91/1992).
Acquista altresì la cittadinanza italiana il figlio minore convivente con il genitore alla data in cui quest’ultimo acquista o riacquista la cittadinanza italiana.
I nati all’estero possono avere la doppia cittadinanza, del paese estero e italiana.
A partire dal 16 agosto 1992 i cittadini italiani che acquistano una cittadinanza straniera non perdono la cittadinanza italiana a meno che non vi rinuncino espressamente, salvo quanto previsto da convenzioni internazionali. Prima di tale data, la perdita era automatica. In questo caso è possibile riacquistarla dopo almeno un anno di residenza legale in Italia.
Documenti da presentare in originale
a) istanza dell’interessato > scaricare qui il modulo PDF ITA/ESP
b) prova di residenza nella circoscrizione consolare delle Canarie (NIE o DNI)
c) documentazione dell’avo nato in Italia:
- atto di nascita rilasciato dal Comune italiano in originale e contenente le indicazioni di paternità e maternità
- atto di matrimonio
- atto di morte (se deceduto, oppure copia di un documento di riconoscimento se vivente)
- certificato di non naturalizzazione rilasciato dalle autorità dei Paese in cui ha risieduto (con 6 mesi di validità dal momento dell’emissione) riportante tutte le varianti del nome e del cognome come risultanti dai vari atti di stato civile
- nel caso in cui l’avo si fosse naturalizzato, è necessario presentare l’atto di naturalizzazione (o Gazzetta Ufficiale dello stato) allo scopo di verificare la data esatta di acquisizione della cittadinanza straniera; la naturalizzazione dell’avo italiano potrebbe comportare la perdita del diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana da parte dei discendentiLa documentazione deve essere presentata per intero a partire dal capostipite (ascendente nato in Italia) ed anche se esiste un riconoscimento di cittadinanza di un altro familiare, effettuato presso un altro Consolato o presso un Comune italiano
d) documentazione di ognuno dei discendenti dell’avo in linea retta:
- atto di nascita
- atto di matrimonio
- atto di morte (se deceduto)
e) documentazione del richiedente la cittadinanza:
- atto di nascita proprio e degli eventuali figli minorenni
- eventuale atto di matrimonio e/o divorzio
- copia del passaporto
- documento di residenza spagnolo (NIE o DNI) e certificato di “empadronamiento” alle Canarie
Requisiti dei documenti da presentare
Tutti i documenti dovranno essere:
- legalizzati dalla Rappresentanza diplomatico/consolare italiana del Paese di emissione o riportare “L’Apostille” apposta dall’Autoritá straniera competente nei Paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja del 5.10.1961
- tradotti in italiano da un traduttore ufficiale (consulti le informazioni sulle traduzioni a questo link)
Per il trattamento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne, e’ previsto il pagamento di una tariffa pari a Euro 600,00 (art. 1, commi 639-641, della legge di bilancio 2025).
Il contributo è dovuto per la trattazione della pratica di ricostruzione, va riscosso al momento della presentazione della domanda ed é indipendente dall’esito dell’accertamento: non si provvederà quindi alla restituzione in caso di rigetto dell’istanza. Il pagamento va effettuato con le modalita’ che saranno comunicate al momento dell’appuntamento.
Sono tenuti al pagamento della tassa tutti i soggetti maggiori di anni 18 che chiedano per sé il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza (iure sanguinis) e nei casi residuali di domanda di riconoscimento dell’acquisto automatico della cittadinanza da parte della donna straniera maritata a cittadino italiano prima del 27/04/1983 (art.10, legge 13.6.1912 n.555), la quale non sia mai stata titolare di documenti italiani né iscritta a un’anagrafe italiana.