Si informano i connazionali, genitori di figli minori, che a partire dal 14 giugno 2023 non sarà più necessario presentare l’atto di assenso dell’altro genitore ai fini del rilascio del proprio documento d’identità (passaporto e CIE), ai sensi del D.L. 69/2023.
Nello specifico il novellato articolo 3-bis della L. 1185/1967 indica che, quando vi è concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all’estero questo possa sottrarsi all’adempimento dei suoi obblighi verso i figli, sarà possibile per l’altro genitore richiedere una inibitoria al rilascio del documento.
L’istanza potrà essere presentata presso il giudice competente presso il Tribunale ordinario in cui il minore ha la residenza abituale ovvero, se il minore è residente all’estero, il Tribunale nel cui circondario si trova il suo Comune di iscrizione AIRE.
Ai fini del rilascio dei documenti per i minori, invece, resta l’obbligo dell’assenso firmato da entrambi i genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale.
I formulari di richiesta passaporto per minori presentano già le informazioni riguardanti i genitori e lo spazio per la firma di entrambi.
Per la firma è necessario procedere come segue:
• Genitore cittadino dell’Unione europea:
L’assenso già firmato, unitamente a copia di documento d’identità valido UE, può essere presentato dal richiedente assieme alla domanda di passaporto o carta d’identità. Qualora l’altro genitore non sia convivente può inviare autonomamente, per posta ordinaria o elettronica, l’atto di assenso con copia del documento.
• Genitore cittadino non UE:
La firma sull’atto di assenso deve essere autenticata. Ciò è possibile presso il Vice Consolato di Arona, presso un Consolato Onorario oppure presso un Notaio. Se residente in Italia o all’estero il genitore può autenticare la firma sull’assenso presso la Questura o Consolato di riferimento, che poi invieranno l’atto all’Ufficio passaporti di Arona. Per l’autentica della firma presso lo sportello consolare di Arona é necessario prenotare l’appuntamento per email scrivendo a arona.consolare@esteri.it
I casi di esenzione dalla presentazione dell’atto di assenso dell’altro genitore sono i seguenti:
– Decesso di uno dei genitori. In questo caso bisogna allegare alla richiesta del documento una copia del certificato di morte. Inoltre, se il decesso non è già stato registrato in Italia, occorre richiederne la trascrizione -> [cliccare qui]- Sentenza italiana (o straniera, ma resa esecutiva da un giudice in Italia) di attribuzione esclusiva della responsabilità genitoriale al genitore richiedente. Non sono valide sentenze che attribuiscano la sola custodia o sentenze straniere non esecutive in Italia.
– Autorizzazione al rilascio di passaporto/carta d’identità per minori senza assenso di uno dei due genitori o di chi esercita la responsabilita’ genitoriale, che l’interessato deve richiedere al giudice tutelare italiano competente per il luogo di residenza del minore (anche se diverso dal luogo di emissione del documento)
- Per minori residenti in Italia ->Tribunale (volontaria giurisdizione);
- Per minori residenti all’estero -> Rappresentanza diplomatico-consolare competente.
Se il minore risiede nella circoscrizione consolare di Arona è possibile richiedere l’autorizzazione secondo le modalità descritte di seguito.
DECRETO CONSOLARE DI AUTORIZZAZIONE (Per rilascio passaporto o carta d’identità):
Se non riesce ad ottenere il consenso dell’altro genitore al rilascio del documento, il richiedente può avviare la procedura per ottenere l’autorizzazione da parte del giudice tutelare italiano competente (vedi sopra), previa valutazione dei motivi del mancato assenso, delle condizioni sociali e psicologiche del minore, dell’attribuzione della responsabilità genitoriale e dell’affidamento, degli obblighi imposti ai genitori (es. eventuali obblighi alimentari), ecc..
Se il minore di riferimento è residente nella circoscrizione consolare di Arona, l’interessato potrà richiedere un decreto consolare di autorizzazione da parte del Capo dell’Ufficio Consolare nella veste di giudice tutelare.
Di seguito la documentazione da presentare (insieme alla domanda di [passaporto] o [carta d’identità]:
– Modulo di richiesta (redatto su [modello allegato] – formato Word)
– Copia della sentenza di divorzio o separazione o copia del provvedimento giudiziario concernente l’affidamento dei minori;
– Copia della raccomandata con avviso di ricevimento inviata al luogo dell’ultima residenza conosciuta dell’altro genitore per ottenere il suo assenso
– Documentazione attestante il pagamento degli alimenti eventualmente stabiliti con sentenza
– Ricevuta di pagamento della tariffa consolare di 11€. Per maggiori informazioni su come realizzare il pagamento cliccare qui
L’autorità consolare, in fase istruttoria, potrà richiedere documentazione supplementare.
Se si accerta che le ragioni del mancato consenso dell’altro genitore non sono giustificate, il Capo dell’Ufficio Consolare, valutato il superiore interesse del minore, può autorizzare, con apposito decreto, il rilascio del documento (se non sussistono ulteriori cause ostative).
Questa procedura è di natura eccezionale e giudiziaria, quindi può essere utilizzata solo in caso di assoluta impossibilità ad ottenere l’atto di assenso previsto dalla legge. Occorre inoltre tenere presente che, a causa degli accertamenti dovuti in tali situazioni, i tempi di attesa per ottenere il passaporto/carta d’identità possono allungarsi considerevolmente.
TASSE CONSOLARI:
L’importo da versare per l’istanza al Console in funzione di giudice tutelare è di 11€ (solo se i minori risiedono nella circoscrizione di quest Vice Consolato)
MODULISTICA:
·> [Atto di Assenso generico]
·> [Richiesta decreto di autorizzazione al rilascio documento]