Informazioni generali
Normativa di riferimento: Legge n. 459/2001
Tipo di voto: per corrispondenza
Spoglio delle schede: in Italia
Votano all’estero per corrispondenza:
– gli elettori residenti all’estero e iscritti all’AIRE;
– gli elettori temporaneamente all’estero (per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione) per motivi di lavoro, studio o cure mediche che abbiano presentato – direttamente al proprio Comune di residenza – l’opzione per il voto all’estero entro il decimo giorno successivo all’indizione delle elezioni e i loro familiari conviventi, qualora non soggetti all’obbligo di iscrizione all’AIRE (permanenza all’estero per meno di 12 mesi).
Il voto dei cittadini italiani all’estero viene espresso per corrispondenza. Entro il 18º giorno antecedente la data delle elezioni, l’Ufficio consolare invia a tutti gli elettori un plico contenente il certificato elettorale, la scheda o le schede elettorali con una busta piccola in cui inserirle, una busta preaffrancata recante l’indirizzo dell’Ufficio consolare per la restituzione e un foglio esplicativo delle modalità del voto.
L’elettore deve rispedire la busta con la/le scheda/e votata/e all’Ufficio consolare entro 10 giorni prima della data delle elezioni. La busta con le schede votate deve pervenire all’Ufficio consolare entro le ore 16 del giovedì antecedente alla data delle elezioni in Italia.
L’Ufficio consolare provvede all’invio delle schede in Italia, in modo che lo scrutinio possa essere effettuato congiuntamente a quello delle schede votate nel territorio nazionale.
Gli elettori che, a 14 giorni dalla data delle elezioni, non abbiano ricevuto il plico elettorale possono fare richiesta di duplicato presentandosi di persona presso l’Ufficio consolare.
I cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE non hanno l’obbligo di votare per corrispondenza. La Legge 459/2001, infatti, prevede che l’elettore possa optare per l’esercizio del diritto di voto in Italia, presso il Comune di iscrizione elettorale.
L’elettore che intenda rientrare in Italia per votare dovrà darne comunicazione scritta al proprio Ufficio consolare entro il 10º giorno successivo alla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni. L’opzione è valida per una singola consultazione elettorale.
Non è previsto alcun tipo di rimborso per le spese di viaggio sostenute dall’elettore che abbia optato per l’esercizio del voto in Italia.