Il matrimonio da celebrare in Italia, sia esso civile o religioso, è soggetto sempre alle pubblicazioni di matrimonio. Il cittadino italiano residente all’estero ed iscritto all’AIRE (Anagrafe Italiani residenti all’Estero) che intenda sposarsi in territorio italiano dovrà contattare la Parrocchia o il Comune e, successivamente, richiedere le pubblicazioni all’Ufficio Consolare di appartenenza. In seguito a dette pubblicazioni l’Ufficio Consolare rilascerà una delega indirizzata all’Ufficiale dello Stato Civile italiano (matrimonio civile) o al Parroco (matrimonio religioso).
Il matrimonio può essere celebrato a partire dal 4º giorno ed entro il 180º giorno successivo alla pubblicazione.
I cittadini spagnoli che intendono sposarsi in Italia con un cittadino italiano residente in Italia dovranno chiedere informazioni alle Autorità spagnole e richiedere il certificato di capacità matrimoniale al “Registro Civil” competente.
Attenzione:
È necessario inviare tutta la documentazione richiesta solo ed esclusivamente per posta ordinaria o raccomandata.
Al termine dell’istruttoria l’Ufficio di Stato Civile provvedera’ a conovocare entrambi i nubendi che dovranno presentarsi di persona per sottoscrivere il processo verbale.
Documentazione da inviare per le pubblicazioni di matrimonio (sempre di entrambi i contraenti)
Cittadini italiani:
- modulo di autocertificazione per la celebrazione del matrimonio in Italia
- una fotocopia del documento d’identità
- ricevuta originale del versamento in banca delle seguenti tariffe consolari:
– art. 3 Affissione Pubblicazioni di Matrimonio e art. 24 Autentica di firma nel caso di nubendo cittadino extra UE,
– art. 2b Certificato d’avvenuta Pubblicazione,
(indicare nella causale cognome e nome del richiedente, ad esempio: Rossi Mario – Pubblicazioni).
Per le modalita’ di pagamento consulta la pagina dedicata e verifica qui i costi di questi articoli
Cittadini NON italiani:
- atto/certificato di nascita originale del proprio Paese, debitamente legalizzato e tradotto
- fotocopia del documento d’identità straniero
- certificato di capacità matrimoniale originale (NON copia) emesso ai sensi della Convenzione di Monaco del 1980 (per cittadini spagnoli o degli altri Paesi aderenti alla Convenzione – Austria, Germania, Grecia, Lussemburgo, Moldavia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia) esente da legalizzazione e traduzione; i cittadini degli altri Paesi dovranno produrre il nulla osta al matrimonio in originale (NON copia) emesso dal proprio Paese, legalizzato e tradotto, rilasciato non oltre 6 mesi prima della data prevista per il matrimonio
- certificato di residenza originale; per coloro che sono residenti in Spagna sarà valido il “certificado de empadronamiento” (si richiede presso il municipio di residenza)
Le pubblicazioni di matrimonio in corso sono affisse all’albo consolare online.
Matrimonio consolare
Il Capo dell’Ufficio Consolare può celebrare un matrimonio nei casi previsti dall’art. 12 del D.Lgs. 71/2011. Può non celebrarlo qualora vi si oppongano le leggi locali (in Spagna le autorità locali non riconoscono il matrimonio consolare con cittadino/a spagnolo/a) oppure se le parti non risiedono nella circoscrizione consolare.
Gli interessati dovranno inviare una formale richiesta indicando con dettaglio i motivi per i quali vogliono celebrare questo tipo di cerimonia. La richiesta deve essere indirizzata per email alla casella arona.aire@esteri.it e deve contenere i dati anagrafici, i dati della residenza e quelli della cittadinanza degli interessati. Qualora l’istanza venga accolta si dovrà procedere alla richiesta di pubblicazioni, come avviene per i matrimoni da celebrare in territorio italiano.
All’istanza di celebrazione del matrimonio consolare, nel caso in cui uno dei nubendi sia straniero, dovrà essere presentato obbligatoriamente il nulla osta al matrimonio (ex art.116 Codice Civile) debitamente legalizzato e tradotto in italiano o il “certificato di capacità matrimoniale” rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cittadinanza dello straniero.
Legalizzazioni e traduzioni
Ai sensi della Convenzione Bilaterale tra la Spagna e la Repubblica Italiana (Legge n. 761/1985 e BOE n. 124/1986) la documentazione di stato civile rilasciata da uno dei due Stati non si legalizza se si deve presentare alle autorità dell’altro Stato, a condizione che sia stata firmata, datata e timbrata da un funzionario.
I certificati di stato civile emessi dai Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Vienna dell’8 settembre 1976, che prevede il rilascio di un modulo plurilingue, sono esenti da legalizzazione e da traduzione. Tali Paesi sono: Austria, Belgio, Bosnia e Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Italia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Moldova, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera e Turchia.
Gli atti rilasciati dagli altri Paesi sono soggetti a traduzione e legalizzazione o apposizione della “Apostille” dell’Aja (per i Paesi che aderiscono alla Convenzione dell’Aja del 1961).
Per le pratiche legate ai matrimoni il Vice Consolato di Arona non chiede le traduzioni della documentazione redatta in spagnolo. La documentazione redatta in lingue diverse dall’italiano e dallo spagnolo deve invece essere tradotta ufficialmente.