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Trascrizione nascita

Per consentire il riconoscimento della cittadinanza al proprio figlio la nascita deve essere trascritta in Italia.
Tale adempimento è previsto dall’ordinamento dello stato civile italiano (DPR n. 396/2000).
L’atto di nascita verrà inviato per la trascrizione al Comune di riferimento.


1. Modalità di presentazione della richiesta di trascrizione

La richiesta può essere presentata direttamente al proprio Comune di iscrizione AIRE (in questo caso è necessario rivolgersi all’Ufficio di Stato Civile comunale) oppure a questo Vice Consolato:

a) Per posta all’indirizzo del Vice Consolato d’Italia, Av. Antonio Dominguez, 5 – Zentral Center, 5º Planta/Oficina 8 – 38650 Playa de Las Américas Arona (Tenerife);

b) Presso l’Ufficio Onorario competente per località di residenza > cliccare qui per accedere agli Uffici della rete consolare onoraria.


2.
Per registrare una nascita avvenuta in Spagna o all’estero con riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza (iure sangunis, dalla nascita):

  • Modulo di richiesta ·> cliccare qui per scaricare il modulo PDF
  • Fotocopie dei documenti d’identità dei genitori
  • Per i casi previsti dalla lettera c) dell’art. 3bis della L. 91/1992:
    • Documentazione attestante che almeno un genitore o un nonno del minore possiede (o possedeva al momento della morte) esclusivamente la cittadinanza italiana:
      • Per dimostrare l’esclusivo possesso della cittadinanza italiana (a titolo esemplificativo):
        • Certificati negativi di cittadinanza;
        • Attestazioni di rinuncia alla cittadinanza;
        • Certificati di non iscrizione alle liste elettorali;
  • Per i casi previsti dalla lettera d) dell’art. 3bis L. 91/1992:
    • Documentazione attestante che almeno un genitore o un adottante e’ stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del minore:
      • certificato di residenza storico rilasciato dal Comune competente
  • Per i casi previsti dall’art. 1 L. 91/1992:
    • Documentazione attestante che il minore non possiede e non può possedere un’altra cittadinanza (inclusi i casi di cittadinanza straniera trasmessa automaticamente o per nascita nel territorio straniero). Anche se i genitori decidono di non registrare il figlio per l’altra cittadinanza, il minore viene comunque considerato cittadino straniero se ha diritto a ottenerla automaticamente.

  • Se nato in Spagna: certificato di nascita integrale in originale (“certificado de nacimiento literal original” -non fotocopie) e certificato di nascita internazionale in originale rilasciati dal Registro Civil spagnolo (“certificado de nacimiento plurilingue original” – non sono valide fotocopie)
  • Se nato in altri Paesi: certificato di nascita integrale in originale rilasciato dall’Autorità competente (“certificado de nacimiento literal original” – non sono valide fotocopie) munito di legalizzazione (Postille dell’Aja o equivalente) e di traduzione ufficiale in lingua italiana
  • in tutti i casi di figlio nato fuori dal matrimonio, riconosciuto da entrambi i genitori nell’atto di nascita straniero, oltre alla richiesta è necessario allegare la traduzione ufficiale in italiano del certificato integrale (“certificado literal”). Il riconoscimento effettuato all’estero è infatti valido anche in Italia qualora rispetti le condizioni previste dalla normativa italiana (art. 250 e segg codice civile).
    Per i nati in Spagna,  qualora il certificato integrale (“certificado literal”) riporti l’indicazione di uno solo dei genitori nel campo “dichiarante” sarà necessario richiedere al Registro Civil il documento chiamato Testimonio del expediente tramitado para la inscripción“, che contiene la dichiarazione di nascita firmata da entrambi i genitori. Tale documento dovrà essere munito di traduzione ufficiale all’italiano.
    In via residuale i genitori potranno recarsi presso il Vice Consolato in Arona per effettuare una specifica dichiarazione di fronte al competente Funzionario consolare.
  • In caso di figlio nato nell’ambito dell’unione tra persone dello stesso sesso, va accertato il rapporto di filiazione con il genitore italiano biologico, quindi si dovrà presentare obbligatoriamente il certificato spagnolo denominato “Parte del Facultativo que asistió al nacimiento”. Questo documento va inviato in originale con relativa traduzione ufficiale all’italiano. Si ricorda che ad oggi la normativa italiana non prevede la trascrizione di figli nati da gestazioni surrogate.Per informazioni relative alle legalizzazioni e traduzioni ·> cliccare qui

3. Per registrare una nascita avvenuta in Spagna o all’estero da genitore che NON trasmette automaticamente la cittadinanza, si rimanda alle pagine dedicate:

Avvertenza: il “Libro de Familia” rilasciato dal Registro Civil spagnolo non ha nessun valore agli effetti della registrazione In Italia di una nascita avvenuta in Spagna. Il suo uso è limitato esclusivamente all’ambito della legislazione spagnola.

I minori residenti in Spagna verranno iscritti automaticamente all’AIRE assieme alla richiesta di trascrizione della nascita.

3. Informazioni relative al cognome ed al nome del proprio figlio

  • COGNOME
    • Il Ministero dell’Interno, con circolare n. 397/2008, ha disposto che per i bambini nati all’estero ed in possesso sia della cittadinanza italiana sia di quella di un paese estero, l’Ufficiale di stato civile italiano procederà ad iscrivere l’atto di nascita attribuendo al soggetto il cognome indicato nell’atto di nascita. Resta fermo che i genitori possano richiedere all’Ufficiale dello stato civile, con apposita istanza, l’acquisizione del solo cognome paterno. In assenza di tale istanza si provvederà ad assegnare il cognome in base alla suddetta circolare.
    • Anche gli atti di nascita stranieri di figli di genitori entrambi italiani, presentati per la trascrizione in Italia, che già rechino il cognome materno in aggiunta a quello paterno, sono ricevibili nell’ordinamento italiano, senza bisogno di acquisire alcuna dichiarazione di volontà da parte dei genitori.
  • NOME
    • Ai sensi dell’art. 34 del DPR 396/2000, è vietato imporre al proprio figlio lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella viventi, un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi. I nomi stranieri devono essere espressi in lettere dell’alfabeto italiano, con estensione alle lettere J, K, X, Y, W. Se il genitore intende dare al bambino un nome in violazione ai divieti stabiliti, l’ufficiale dello stato civile del Comune lo avverte del divieto e, se il dichiarante persiste nella sua determinazione, forma l’atto e ne dà immediata notizia al Procuratore della Repubblica ai fini del promovimento del giudizio di rettificazione. Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere composto da uno o più elementi, anche separati, e comunque non superiori a tre. A tal fine, si ritiene opportuno consigliare ai genitori di evitare di imporre ai propri figli nomi che possono trarre in equivoco circa il sesso degli stessi (ad esempio il nome “Andrea”, che in Italia é maschile e invece nei paesi a cultura spagnola è femminile).