I documenti in lingua straniera da presentare alle pubbliche amministrazioni devono essere normalmente muniti di traduzione ufficiale. Per ottenere la traduzione ufficiale è necessario rivolgersi ad un traduttore ufficiale (chiamato “intérprete jurado”) autorizzato dal locale “Ministerio de Asuntos Exteriores”.
L’elenco aggiornato di tali traduttori è disponibile nel sito pubblico spagnolo al seguente link ·> [cliccare qui] (nota: la pagina indicata può essere soggetta a modifiche impreviste).
Il Vice Consolato non ha un servizio di traduzioni al pubblico e non può legalizzare traduzioni libere effettuate da privati.
Si suggerisce di verificare le informazioni con le autorità che devono accogliere la documentazione tradotta.
MODALITÀ DI LEGALIZZAZIONE DELLE TRADUZIONI
- Traduzione effettuata da traduttore ufficiale con firma depositata presso il Vice Consolato in Arona
Se la traduzione è stata effettuata da un traduttore la cui firma è depositata presso il Vice Consolato sarà sufficiente richiederci la legalizzazione della firma.
L’elenco dei traduttori ufficiali la cui firma è depositata è reperibile al seguente link [cliccare qui]
Importante: il Vice Consolato legalizza solo la firma del traduttore accreditato, mentre la correttezza e validità del testo tradotto sono responsabilità unicamente del traduttore stesso. - Traduzione effettuata da traduttore ufficiale la cui firma NON e’ depositata presso il Vice Consolato
In questo caso la firma del traduttore deve essere autenticata dal “Ministerio de Asuntos Exteriores – Legalizaciones” e successivamente munita dell’Apostille dell’Aja.
PROCEDURA PER LA LEGALIZZAZIONE DELLE FIRME DEI TRADUTTORI
La richiesta di legalizzazione della firma del traduttore depositata e della firma del Funzionario MAEC presso il Vice Consolato e’ a pagamento, salvo per i casi di gratuità rigorosamente prescritti dalla legge. Il costo della legalizzazione si applica ad ogni firma apposta sull’atto tradotto. Normalmente i traduttori applicano la propria firma e timbro uifficiale alla fine della traduzione.
Il servizio si richiede per posta cartacea, inviando la documentazione a :
Vice Consolato di Italia
Av. Antonio Dominguez, 5 – Zentral Center, 5º Planta/Oficina 8 – 38650 Playa de Las Américas Arona (Tenerife)
I tempi di erogazione del servizio per posta sono di circa 30 giorni lavorativi (a decorrere dalla data di registrazione di questo ufficio, da non confondere con la data di spedizione da parte dell’interessato)
· Modulo di richiesta ·> [scarica qui]
· Documento d’identità del richiedente, oppure delega scritta con fotocopia del documento del delegante
· Documentazione originale firmata dal traduttore ufficiale
· Ricevuta di pagamento della tariffa dovuta secondo le modalita’ riportate nella pagina dedicata
· Busta preaffrancata di dimensioni adeguate preferibilmente di “correo certificado”, per ragioni di sicurezza, con l’indirizzo già riportato per la restituzione della documentazione (tali buste si acquistano presso le “Oficinas de Correos”); in ogni caso, le spese di restituzione sono a carico del richiedente.
ATTI PER I QUALI NON E’ RICHIESTA LA LEGALIZZAZIONE
Ai sensi della Convenzione bilaterale tra la Spagna e la Repubblica Italiana (Legge 11.12.1985, n. 761 – BOE n. 124 del 24.05.1986) la documentazione di stato civile rilasciata da uno dei due Stati (certificati di nascita, matrimonio, morte, ecc.) non si deve legalizzare se si presenta alle Autorità dell’altro Stato – a qualsiasi titolo – a condizione che sia stata correttamente firmata, datata e timbrata.
In applicazione del Regolamento UE n. 2016/1911 del 6 luglio 2016 non è più necessario richiedere che i documenti pubblici emessi in uno Stato UE (solo quelli previsti dal regolamento) siano perfezionati con la “Postille” dell’Aja del 5 ottobre 1961. Tali documenti pubblici sono: documenti amministrativi, atti notarili, sentenze e documenti consolari. Il regolamento istituisce inoltre moduli standard multilingue (in tutte le lingue dell’UE) i quali potranno essere adottati, su richiesta degli interessati, per i documenti pubblici relativi a: nascita, esistenza in vita, decesso, matrimonio, unione registrata, domicilio e/o residenza, assenza di precedenti penali.
LA APOSTILLE DE L’AJA (o Legalizzazione Unica)
La Apostille certifica l’autenticità della firma di un pubblico ufficiale, la qualità del firmatario dell’atto e, se del caso, l’autenticità del sigillo o timbro di cui l’atto è munito (art. 3 della Convenzione). Con l’introduzione della Apostille é stata semplificata la procedura di legalizzazione, unificandone la formula e la lingua, e stabilendo che il documento munito di tale formalità può essere immediatamente recepito nel territorio di tutti gli Stati aderenti alla Convenzione, senza bisogno di un’altra legalizzazione. La Apostille quindi può essere redatta nella lingua francese (lingua della Convenzione) oppure nella lingua ufficiale dell’autorità che l’ha rilasciata; in ogni caso l’intitolazione della legalizzazione deve essere sempre espressa nella forma francese di “Apostille” (art. 4).
La Convenzione dell’Aja del 1961 stabilisce quindio una formalità denominata “postille”, che viene apposta esclusivamente dello Stato stesso che ha rilasciato il documento:
- In Spagna: la competenza è del Ministerio de Justicia, Calle San Bernardo, 45 – 28015 Madrid, telefono (+34) 913.904.500; per atti emanati dalle autorità giudiziarie é il “Secretariado de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia” della Comunidad Autonoma corrispondente; per atti pubblici notarili e documenti privati le cui firme sono state autenticate da un notaio è il “Decano del Colegio Notarial” di appartenenza del notaio; per documenti ed atti emanati dalle autorità e dai funzionari dell’Amministrazione Centrale (ivi compreso il “Registro Civil Central”) rivolgersi al Ministerio de Justicia
- In Italia: per gli atti notarili, giudiziari e dello stato civile rivolgersi agli Uffici Giudiziari nella cui giurisdizione sono stati formati gli atti da legalizzare; per gli altri atti amministrativi (per es. la firma del Sindaco) rivolgersi al Prefetto territorialmente competente, eccetto per la Valle d’Aosta (Presidente della Regione) e per le provincie di Trento e Bolzano (Commissario di Governo)
I cittadini dell’Unione Europea che necessitano di copie autenticate da presentare ad uffici della Pubblica Amministrazione italiana possono firmare un “atto di notorietà” che attesta la conformità delle copie al documento originale (art. 19 del DPR 445/2000) utilizzando un formulario di “Autocertificazione” -> [cliccare qui]
Modalità di richiesta dell’autentica
In caso necessario, la richiesta di autenticazione di atti (copie) si richiede per posta, inviando la docuementazione al seguente indirizzo:
Vice Consolato di Italia
Av. Antonio Dominguez, 5 – Zentral Center, 5º Planta/Oficina 8 – 38650 Playa de Las Américas Arona (Tenerife)
I tempi di erogazione del servizio per posta sono di 15/20 giorni lavorativi.
Documentazione da presentare
· Modulo di richiesta ·> [scarica qui]
· Documento d’identità del richiedente, oppure delega scritta con fotocopia del documento del delegante;
· Documentazione originale e relativa/e fotocopia/e da autenticare;
· Ricevuta di pagamento della tariffa dovuta secondo le modalita’ riportate nella pagina dedicata;
· Busta preaffrancata di dimensioni adeguate, preferibilmente di “correo certificado”, con l’indirizzo già riportato dal richiedente, per la restituzione della documentazione originale e delle copie autenticate (tali buste si acquistano presso le “Oficinas de Correos”).
NB: il servizio ha un costo per ogni foglio da autenticare (fronte+retro) salvo per i casi di gratuità rigorosamente previsti dalla legge ·> [cliccare qui]
AUTENTICA DI FIRMA, FOTO, ATTO DI ASSENSO (SOLO IN PRESENZA)
Per l’autentica amministrativa della propria firma (da non confondere con la legalizzazione) gli interessati si devono presentare obbligatoriamente agli sportelli, muniti di:
· Documento di riconoscimento + fotocopia
· Testo della dichiarazione redatto in carta semplice, senza firma
· Ricevuta del versamento della tassa consolare (vedi sotto)
Per l’autentica di firma e fotografia, invece, è necessario presentarsi con:
· Documento di riconoscimento + fotocopia
· Due fotografie a colori, formato tessera
· Ricevuta del versamento della tassa consolare (vedi sotto)
La firma deve essere apposta in presenza del funzionario consolare.
Il servizio ha un costo per ogni firma da autenticare salvo per i casi di gratuità previsti dalla legge -> [cliccare qui]