A.I.R.E. (ANAGRAFE ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO)
L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) è stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all’estero per un periodo superiore ai 12 mesi.
L’iscrizione all’A.I.R.E è un diritto-dovere del cittadino (Legge n. 470/1988, art. 6) e costituisce il presupposto per usufruire dei servizi consolari forniti dalle Rappresentanze all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti.
Si informa che l’art. 1 comma 242 della legge n. 213 del 30 dicembre 2023, in vigore dal 1 gennaio 2024, ha introdotto una sanzione fino a 1.000,00 euro per ogni anno di mancata iscrizione all’A.I.R.E., per un massimo di 5 anni, per tutti i cittadini italiani residenti all’estero. Si segnala inoltre che l’Autorità competente all’accertamento e all’eventuale irrogazione della sanzione è il Comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore.
L’A.I.R.E. è gestita dai comuni italiani e dal Ministero dell’Interno sulla base delle informazioni provenienti dagli Uffici consolari. I comuni italiani sono gli unici competenti alla regolare tenuta dell’anagrafe della popolazione, sia di quella residente in Italia che dei cittadini residenti all’estero.
Il compito dell’Ufficio Consolare é quello di esaminare la richiesta del cittadino e di inoltrala all’A.I.R.E. del Comune italiano competente, il quale provvederà all’aggiornamento della posizione di residenza anagrafica all’estero e delle liste elettorali.
L’iscrizione A.I.R.E. comporta
- la cancellazione dalla residenza dal territorio della Repubblica (cancellazione dall’A.N.P.R. – Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente)
- la variazione della residenza anagrafica e non fiscale (N.B; per i cambi della residenza fiscale il cittadino dovrà rivolgersi all’Agenzia delle Entrate (https://www.agenziaentrate.gov.it)
- la richiesta dei servizi consolari come residente all’estero presso l’Ufficio consolare di residenza estera (es.: rilascio certificazioni, rilascio passaporto e carta d’identità)
- poter votare all’estero senza farne espressa richiesta per le tornate elettorali a livello nazionale (rinnovo di Camera e Senato, Referendum)
L’iscrizione all’AIRE deve avvenire entro 90 giorni dal trasferimento all’estero.
Il servizio di iscrizione è gratuito e non è necessaria la presenza degli interessati.
E’ comunque possibile richiedere l’iscrizione all’A.I.R.E. anche successivamente, ma non può essere retroattiva. Ai sensi del DL 22/2019 art.6, c.9bis, la data di decorrenza d’iscrizione in AIRE e‘ il giorno in cui il cittadino ha presentato la richiesta completa all’Ufficio consolare di riferimento.
Per saperne di piu’ cliccare qui.
Come iscriversi o variare il proprio indirizzo
L’iscrizione all’A.I.R.E. e la varazione di indirizzo estero avvengono prevalentemente attraverso il Portale dei Servizi Consolari FAST IT [cliccare qui]
Per modalita’ alternative di iscrizione al di fuori del portale Fast It, e per le richieste di iscrizione di minori residenti all’estero e conviventi con un solo genitore [scarica qui il modulo], contattare l’ufficio competente all’indirizzo arona.aire@esteri.it
I cittadini italiani iscritti in AIRE sono tenuti ad informare il Consolato su ogni variazione intervenuta sia sul domicilio all’estero che per il proprio stato civile o cambio dello stato di famiglia. Il mancato aggiornamento all’A.I.R.E potrebbe comportare la cancellazione dall’A.I.R.E. per motivi di irreperibilità.
Per eventuali chiarimenti: arona.aire@esteri.it
Aggiornamento email e telefono
Per aggiornare unicamente il recapito email o il telefono di contatto è sufficiente inviare un messaggio di posta elettronica presso la casella arona.aire@esteri.it allegado copia di un documenti d’identità italiano.
Rientro definitivo in Italia
Si ricorda che l’unica Autorità che può effettuare la cancellazione dai registri A.I.R.E. é soltanto il Comune italiano. Gli uffici consolari non possono cancellare i cittadini dall’A.I.R.E.
Quindi, in caso di rientro nel territorio della Repubblica, é necessario che il cittadino si rivolga quanto prima al Comune prescelto per chiedere l’iscrizione nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (A.N.P.R.).
Riferimenti Normativi
Legge 27 ottobre 1988, n. 470 – Anagrafe e censimento degli italiani all’estero.
D.P.R. 6 settembre 1989, n. 323 – Regolamento per l’esecuzione della legge 470/1988.
Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 – Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente.
D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 – Regolamento anagrafico della popolazione residente.
Circolare MIACEL n. 20 del 17 dicembre 2001 – Posizione anagrafica dei militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO.
Legge 27 maggio 2002, n. 104 – Modifiche alla Legge 27 ottobre 1988, n. 470.
Circolare del Ministero dell’ Interno n. 2/2004: cancellazione dall’A.I.R.E. per irreperibilità. Decreto Legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 – Ordinamento e funzioni degli Uffici consolari.
Irreperibilità: DPR n. 223/89 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per la consultazione della normativa italiana vigente si consiglia di visitare il sito www.normattiva.it