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Autoveicoli e Patenti di guida

Gli Uffici Consolari accreditati in Paesi dell’Unione Europea non sono più abilitati al rilascio o rinnovo delle patenti di guida italiane. Tali competenze sono assegnate esclusivamente alle Autorità locali di ciascuno Stato membro.

Il cittadino italiano che abbia stabilito la propria residenza in Spagna potrà:

  1. convertire la patente di guida italiana in una patente spagnola; tale operazione si denomina “canje” (attenzione: la conversione è una facoltà, non un obbligo, ma è consigliabile per motivi pratici);
  2. conservare la patente italiana fino a scadenza senza fare nulla (in questo caso si potrebbero verificare inconvenienti o ritardi in sede di rilascio del duplicato per smarrimento, furto o distruzione, essendo necessario richiedere notizie allo Stato che ha inizialmente rilasciato la patente).

I cittadini italiani residenti in Spagna NON sono soggetti all’obbligo di rinnovo dopo 2 anni di residenza in Spagna stabilito dalla direttiva europea 2006/126/CE, in quanto la norma prevede l’obbligo di rinnovo solo per i titolari di patenti europee con scadenza superiore a 15 anni o indefinita, mentre la patente italiana dura 10 anni. Per maggiori informazioni si rimanda al sito della DGT – Dirección General de Tráfico.

In ogni caso, alla scadenza, i cittadini italiani residenti in Spagna devono rinnovare la propria patente rivolgendosi esclusivamente alle Autorità locali (v. Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 30 del 21 maggio 1999).
È a tal fine necessario rivolgersi alla Jefatura Provincial de Tráfico della provincia di residenza: http://www.dgt.es/

 

Patenti scadute o smarrite/rubate

Nel caso che la patente italiana sia scaduta, oppure a causa di smarrimento/furto della stessa ancora in corso di validità, il rilascio di una nuova patente nel territorio dell’Unione Europa è competenza esclusiva delle Autorità locali. In base alla direttiva europea 91/439 del 1991, la Jefatura de Tráfico spagnola può richiedere agli interessati un attestato di “possesso di patente” rilasciato dalle Autorità competenti dello stato membro che ha rilasciato la patente iniziale (si consiglia di verificare direttamente con le Autorità spagnole).

Tale attestato non può più essere rilasciato dalle Rappresentanze diplomatico-consolari, in quanto competenti in tal senso sono esclusivamente l’Autorità centrale italiana o gli Uffici della Motorizzazione Civile. Pertanto, il titolare del documento, al fine di ottenere il richiesto attestato, dovrà presentare, direttamente o per il tramite di un proprio delegato, apposita istanza presso gli Uffici della Motorizzazione Civile italiana, corredata della documentazione attestante il versamento dell’imposta di bollo e dei diritti previsti da disposizioni di legge.

Poichè tale attività di certificazione non è legata né al luogo di residenza del richiedente, né all’Ufficio della Motorizzazione Civile che ha rilasciato la patente, l’utente potrà rivolgersi indifferentemente a qualsiasi Ufficio della Motorizzazione sul territorio nazionale.

RADIAZIONE DI AUTOVEICOLI CON TARGA ITALIANA (PER DEFINITIVA ESPORTAZIONE)

Avviso importante: dal 1º gennaio 2020 la radiazione dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) per definitiva esportazione del veicolo all’estero non potrà più essere richiesta per il tramite della rete diplomatico/consolare.

Il nuovo art. 103 del Codice della Strada prevede che la cancellazione dal PRA per definitiva esportazione all’estero di autoveicoli, motoveicoli o rimorchi sia disposta a condizione che i suddetti siano stati sottoposti a revisione, con esito positivo, in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di richiesta di radiazione. Pertanto, dal 1º gennaio 2020, la radiazione dovra’ essere richiesta prima che il veicolo venga esportato, in modo da consentire il controllo dell’avvenuta revisione nei tempi stabiliti dalla legge. Una volta effettuata la radiazione, il veicolo cancellato potra’ circolare su strada per raggiungere i transiti di confine per l’esportazione solo se munito del foglio di via e della targa provvisoria prevista dall’art. 99 del Codice della Strada. In fase di prima applicazione della nuova disciplina il veicolo radiato sara’ munito anche della carta di circolazione originale annullata per esportazione e non valida per la circolazione. A partire dal 1 gennaio 2020, quindi, gli Uffici Consolari non potranno piu’ accettare richieste di cancellazione dal PRA di veicoli esportati all’estero in data successiva.

Per maggiori informazioni, si rimanda alla pagina dell’ACI

IMMATRICOLAZIONE IN SPAGNA VEICOLI CON TARGA ITALIANA – CERTIFICATI RICHIESTI DALLE AUTORITÀ SPAGNOLE

Ai cittadini italiani che devono immatricolare in Spagna una vettura con targa italiana o sdoganare le proprie masserizie, le Autorità locali richiedono spesso un certificato comprovante la precedente residenza fuori dalla Spagna, fino alla data di trasferimento in Spagna. Tale certificato serve per evitare il pagamento fiscale dell’importazione della vettura o della tassa di sdoganamento.

I cittadini provenienti dall’Italia, devono richiedere un certificato storico di residenza al proprio Comune di riferimento in Italia, legalizzato in Italia e poi munito di traduzione ufficiale allo spagnolo.

Ai cittadini provenienti da Paesi diversi dall’Italia le autorita’ spagnole possono richiedere un certificato de “baja consular” (=cancellazione consolare) che andra’ ottenuto dal proprio consolato di provenienza. E’ sempre possibile richiedere al proprio Comune di riferimento il certificato storico come indicato al punto precedente.

In alternativa, per i connazionali gia’ iscritti all’AIRE con indirizzo alle Canarie, questo Vice Consolato può emettere un certificato di “inscripción consular” (=iscrizione consolare) attestante la data d’iscrizione in Spagna (vedasi pagina dedicata).

Queste informazioni si forniscono a titolo di cortesia e devono essere verificate tramite le Autorità spagnole, perchè possono essere oggetto di modifica in qualsiasi momento