Ai sensi della Legge n. 183/2011, i certificati “anagrafici” non possono essere più prodotti alla Pubblica Amministrazione italiana o ai privati gestori di servizi pubblici. Nei rapporti con tali Organi i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà (vedi sezione “Autocertificazione”). Le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati.
Il Vice Consolato può rilasciare i seguenti certificati anagrafici, validi solo all’estero oppure da esibire in Italia a soggetti privati, ai cittadini la cui iscrizione in nell’anagrafe consolare sia già stata perfezionata:
- certificato di iscrizione consolare/famiglia anagrafica (art. 8)
- certificato di iscrizione consolare individuale (art. 8)
- certificato di stato civile individuale (art. 2a)
- certificato di cittadinanza italiana individuale (art. 4a)
- certificato di “stessa persona” o “concordanza” (art. 8)
NOTA: per ottenere i certificati l’interessato deve prima aver ricevuto via e-mail copia dell’avvio del procedimento di iscrizione AIRE, trasmesso al Comune italiano competente.
ATTENZIONE – Gli Uffici Consolari NON rilasciano i seguenti certificati:
- certificati di iscrizione all’AIRE (nemmeno quelli “storici”), di stato di famiglia o di residenza; tali certificati si chiedono direttamente ai Comuni italiani oppure on-line tramite la banca dati ANPR del Ministero dell’Interno (vedi sezioni sottostanti)
- certificati di “movimenti o flussi migratori“
- certificazioni relative ad assistenza sanitaria/prestazioni sanitarie spettanti nel paese di provenienza – per questi servizi rivolgersi direttamente ai Patronati [cliccare qui]
ATTENZIONE – Il “Certificato di capacità matrimoniale” non é un certificato anagrafico ma fa parte della pratica per la celebrazione di un matrimonio. La materia dei matrimoni é disciplinata dalla normativa di Stato Civile ·> [cliccare qui].
Modalità di richiesta dei certificati
I cittadini italiani iscritti nello schedario consolare di Arona che hanno ricevuto via email la formale conferma di avvio del procedimento AIRE, devono chiedere i certificati per posta ordinaria direttamente al Vice Consolato, inviando il modulo di richiesta di certificato [cliccare qui] assieme ad una busta preaffrancata e completa di indirizzo per invio del certificato richiesto (per informazioni relative alle buste vedere sotto nella pagina):
Vice Consolato d’Italia in Arona
Av. Antonio Dominguez, 5 – Zentral Center
5º Planta/Oficina 8
38650 Playa de Las Américas
Arona (Tenerife)
Allegare la ricevuta di pagamento delle tariffe consolari applicabili al certificato richiesto (in base all’articolo riportato accanto a ciascun certificato) – per le modalita’ di pagamento consultare la pagina dedicata.
I tempi di invio dei certificati richiesti avvengono indicativamente entro 30 giorni lavorativi, a partire dalla data di registrazione della richiesta presso il Vice Consolato (non dall’invio postale effettuato dal cittadino).
Consigli per l’acquisto delle buste
- Busta pre-affrancata SOBRE PRE-FRANQUEADO ENVÍO NACIONAL con l’indirizzo già riportato presso il quale il richiedente vuole ricevere il certificato/i
- Evitare buste imbottite o di dimensioni eccessive
CERTIFICATI ANAGRAFICI ON-LINE (NUOVA SEZIONE)
I cittadini italiani iscritti nelle anagrafi italiane (sia A.P.R. che A.I.R.E.) hanno la possibilita’ di richiedere direttamente online diversi tipi di certificati anagrafici. Il rilascio di tali certificati é gratuito e può avvenire solo tramite una delle identità digitali esistenti attualmente in Italia, e che servono per accedere ai servizi telematici erogati dalla Pubblica Amministrazione: CIE=Carta d’Identità Elettronica; SPID=Sistema Pubblico di Identità Digitale; CNS=Carta Nazionale Servizi. Per altre informazioni al riguardo si prega di visitare direttamente i siti istituzionali delle identità digitali.
Il sito web al quale connettersi per ottenere i certificati on-line é: https://www.anagrafenazionale.interno.it/servizi-al-cittadino
I certificati che si possono richiedere, per sè oppure per i familiari conviventi anagraficamente, sono:
- Anagrafico di nascita
- Anagrafico di matrimonio
- di Cittadinanza
- di Esistenza in vita
- di Residenza
- di Residenza AIRE
- di Stato civile
- di Stato di famiglia
- di Stato di famiglia e di stato civile
- di Residenza in convivenza
- di Stato di famiglia AIRE
- di Stato di famiglia con rapporti di parentela
- di Stato Libero
- Anagrafico di Unione Civile
- di Contratto di Convivenza
CERTIFICATI CHE NON POSSONO ESSERE RILASCIATI DAI CONSOLATI (rilasciati solo dai comuni italiani )
Gli Uffici Consolari NON possono rilasciare le seguenti certificazioni di stato civile che devono essere richiesti direttamente dagli interessati al Comune italiano dove sono registrati:
- certificato di nascita
- certificato di matrimonio
- certificato di decesso
Si consiglia di richiedere sempre certificati internazionali o “plurilingue” rilasciati ai sensi della Convenzione di Vienna del 1976. I certificati internazionali plurilingue sono esenti da legalizzazione e da traduzione, e vengono accettati senza ulteriori formalità dalle autorità dei Paesi che hanno aderito alla predetta Convenzione (tra cui la Spagna).
Si suggerisce di visitare il sito web del Comune per informazioni più precise circa la procedura di richiesta dall’estero dei certificati di stato civile.
NOTA: Le mancate risposte o le richieste di integrazione di documenti, pagamenti di bolli o diritti di rilascio, ecc., devono essere risolte e/o chiarite dal cittadino direttamente con il Comune italiano.
IL CERTIFICATO DI “BAJA CONSULAR” RICHIESTO DALLE AUTORITÀ SPAGNOLE
Ai cittadini italiani che devono immatricolare in Spagna una vettura con targa italiana o sdoganare le proprie masserizie, le Autorità locali richiedono spesso un certificato comprovante la precedente residenza all’estero, fino alla data di trasferimento in Spagna. Tale certificato serve per evitare il pagamento fiscale dell’importazione della vettura o della tassa di sdoganamento e deve essere richiesto al proprio Comune di riferimento in Italia, legalizzato in Italia e poi munito di traduzione ufficiale allo spagnolo, tutto ciò a cura degli interessati. In caso di provenienza da paesi diversi dall’Italia viene invece richiesto un certificato de “baja consular” (=cancellazione consolare). Non essendo possibile produrre questo certificato, il Vice Consolato può invece emettere un certificato di “inscripción consular” (=iscrizione consolare) attestante la data d’iscrizione in Spagna. L’iter é possibile solo per quei cittadini che abbiano provveduto a richiedere l’iscrizione nello schedario consolare di Arona.
Queste informazioni si forniscono a titolo di cortesia e devono essere verificate tramite le Autorità spagnole, perchè possono essere oggetto di modifica in qualsiasi momento